14/03/2006 TUTELA GIUDIZIARIA DELLE PERSONE CON DISABILITA'
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Con la legge 1 marzo 2006, n. 67, pubblicata in Gazzetta ufficiale, n. 54, del 6 marzo 2006, entra in vigore una nuova normativa riguardante "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni".
Si tratta di una legge che, mentre risponde a precise direttive dell'Unione Europea sulla parità di trattamento fra le persone,intende promuovere la piena attuazione del principio di parità e delle pari opportunità nei confronti delle persone disabili,al fine di garantire alle stesse il pieno godimento dei loro diritti civili, politici, economici e sociali.
Di particolare importanza è la distinzione e definizione dei comportamenti che attuano una forma di discriminazione.
"Tutti quei comportamenti per cui una persona, per motivi connessi alla sua disabilità, è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una non disabile in una
situazione analoga",discriminazione diretta.
"Tutti quei comportamenti apparentemente neutri, che attraverso una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, mettono una persona disabile in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone", discriminazione indiretta.
"Tutti quei comportamenti indesiderati che,posti in essere per motivi connessi alla disabilità, violano la dignità e la libertà di una persona disabile, o creano un clima di intimidazione ostile e degradante nei suoi confronti", il cosiddetto mobbing.
http://www.governo.it//GovernoInforma/Dossier/tutela_disabilita/index.html
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