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IL MINISTRO CHIARISCE LE MODIFICHE ALLA LEGGE 104



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''Non esiste alcuna penalizzazione per il dipendente pubblico che debba assistere il congiunto con handicap grave''. Così il ministero della Funzione pubblica, dopo le dichiarazioni di esponenti politici sul cosiddetto "emendamento Brunetta" all'art.33 della legge 104/92, sull'assistenza alle persone disabili, approvato la settimana scorsa dalla Camera dei deputati. Come ha ripetutamente ribadito, in più occasioni, lo stesso ministro Renato Brunetta, per il Ministero "l'emendamento appena approvato intende, invece, portare ad una riorganizzazione complessiva della materia per tutelare chi effettivamente ha bisogno". "Disinformazione e pregiudizio, su una materia cosi' delicata, - è la conclusione della nota ministeriale - danneggiano sia i disabili che le loro famiglie".

Il 28 ottobre 2008 la Camera ha approvato il disegno di legge n. 1441- quater -A "Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro". Il disegno di legge presenta delle serie novità sulla fruizione dei permessi, così come regolati dell'articolo 33 della legge 104/92.

LE MODIFICHE - La prima modifica riguarda il terzo comma dell'articolo 33 - che viene sostituito - e riguarda proprio la definizione degli aventi diritto ai permessi. E' stabilito che, se la persona con handicap grave da assistere non è ricoverata, possono godere dei tre giorni di permesso mensile retribuito il genitore, il coniuge o il parente o l'affine entro il secondo grado. I parenti ed affini di terzo grado - finora ricompresi nella normativa - possono fruire dei permessi lavorativi solo ad una delle seguenti condizioni: se il genitore o il coniuge della persona con handicap siano deceduti o "mancanti" o se il genitore o il coniuge della persona con handicap abbia più di 65 anni oppure sia affetto da patologie invalidanti.

La seconda modifica riguarda la sede di lavoro. Il comma 5 dell'articolo 33 prevedeva che il lavoratore che assiste un familiare con handicap grave abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e che non possa essere trasferito senza il suo consenso. Il testo approvato indica come riferimento il domicilio della persona disabile da assistere, e non più quella dello stesso lavoratore. Infine, è stato aggiunto un nuovo comma, il 7 bis, che apre la possibilità di effettuare controlli sulle condizioni richieste per la legittima fruizione dei permessi lavorativi. Una serie di controlli che si aggiungeranno a quelli preventivi alla concessione dei permessi e che potranno essere richiesti dal datore di lavoro avvalendosi dei competenti organi della pubblica amministrazione (non saranno dunque compiuti secondo modalità decise dal datore di lavoro). E' evidente che i controlli saranno probabilmente volti ad appurare se l'assistenza al familiare con handicap sia effettiva nei giorni in cui si sono richiesti i permessi lavorativi. Il testo approvato prevede inoltre l'istituzione di una banca dati informatica, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, in cui confluiscono i dati relativi ai permessi fruiti dai pubblici dipendenti. L'attività è finalizzata al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, attività considerata di "rilevante interesse pubblico".

Ecco il testo di legge. Il nuovo comma 3 recita: "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.";

Al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»; per cui il vecchio comma 5: "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede" cambia in questo modo: "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

Dopo il comma 7, è stato aggiunto il seguente comma 7- bis: "Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.»

Fonte: SUPERABILE.IT





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