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PROPOSTA DI LEGGE per il prepensionamento dei familiari di disabili gravi



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D’iniziativa del Deputato KATIA BELLILLO (n. 1902)
Norme per il prepensionamento di lavoratori e lavoratrici
con a carico familiari gravemente disabili
Onorevoli Colleghi. – La legge 5 febbraio 1992, n. 104 sancisce che la persona disabile ha il diritto
al pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia, e ne promuove la
integrazione in tutti gli ambiti vitali, dalla società alla famiglia, alla scuola, e nel lavoro. Ove
possibile, favorisce una serie di interventi, prestazioni, servizi, azioni mirate alla prevenzione, alla
cura e alla riabilitazione, oltre alla tutela giuridica ed economica della persona disabile.
Tuttavia, come risulta dall’indagine L’integrazione sociale delle persone con disabilità,
pubblicata dall’ISTAT nel luglio 2004, si constata che le persone con disabilità non anziane (al di
sotto dei 65 anni) attualmente residenti in Italia sono 1 milione e 641 mila, e di queste, ben il
41,4% raggiunge il livello massimo. Il 91,5% delle persone con disabilità vive in famiglie, il 6,2% vive
da solo. Dunque le persone con disabilità tendono a rimanere nella famiglia di origine più spesso di
quanto accada nel complesso della popolazione. Tra i disabili mentali la percentuale di chi rimane
in famiglia come figlio è molto più alta (50,6% a fronte del 22,1% del totale delle persone con
disabilità) e la quota sale al 61,1% tra coloro che hanno un’età compresa tra i 35 e i 49 anni.
La famiglia costituisce pertanto il perno dell’assistenza e della cura della malattia e nella tutela
della salute della persona disabile ed è intorno alla famiglia che ruota tutta una serie di problemi.
Infatti laddove è presente una persona affetta da disabilità grave o gravissima, oltre alla normale
attività lavorativa fonte di sostentamento (per la quale sono richiesti presenza e professionalità),
per i lavoratori e le lavoratrici si aggiunge anche il carico dell’accudimento quotidiano delle
persone disabili, che provoca un logoramento e uno stress fisico e psicologico di notevole portata,
che equipara tale attività alla stregua dei lavori usuranti. A questo aspetto molto pesante della
vita di chi sostiene l’onere della cura, si aggiunge, molto spesso, anche la difficoltà economica
derivante dall’esigenza di dover provvedere con propri mezzi alla copertura della spesa per l’aiuto
di persone esterne al nucleo familiare, laddove i servizi socio-assistenziali non riescono a coprire
in toto le pressanti esigenze del disabile.
La presente proposta di legge prospetta la possibilità, per i lavoratori e le lavoratrici, che si
prendono cura della persona disabile all’interno della famiglia, di poter accedere al
prepensionamento, purché l’assistenza sia rivolta ad un inabile al 100% di gravità, ossia ad una
persona che abbia necessità di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita (leggi 11 febbraio 1980, n. 18, 21 novembre 1988, n. 508, e 5 febbraio 1992,
n. 104).
A parte il profondo significato di civiltà giuridica che la proposta di legge instaura, il
riconoscimento del lavoro di cura come lavoro usurante, e il conseguente prepensionamento, per
lavoratori e lavoratrici che assistono figli o familiari disabili in condizioni di massima gravità,
comporta anche indiscutibili vantaggi economici per lo Stato. Innanzi tutto il soggetto disabile può
avere una maggiore e migliore opportunità di essere curato e assistito nell’ambito familiare,
invece di essere affidato ad appositi centri i cui costi ricadono sulla pubblica amministrazione,
nelle sue varie diramazioni. Inoltre si avvia un consistente risparmio derivante dall’eliminazione
dei costi dovuti per supplenze e per sostituzioni a causa delle inevitabili assenze dal posto di
lavoro (oltre ai periodi di congedo previsti dalla normativa vigente).
Infine la presente proposta di legge rappresenta un elemento di continuità politica rispetto a
precedenti interventi effettuati nella discussione delle due ultime “finanziarie” (odg n. 9/6177/32
nel 2005 e odg n. 9/1746-bis/203 nel 2006); entrambi sono stati approvati come raccomandazione.
2
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il lavoro di cura ed assistenza a familiari invalidi,
con totale e permanente inabilità lavorativa, che
assume connotazione di gravità ai sensi dell’articolo
3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai
quali è riconosciuta una percentuale di invalidità
pari al 100 per cento, con necessità di assistenza
continua, in quanto non in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla
Tabella, di cui al decreto del Ministro della sanità 5
febbraio 1992 (pubblicato nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992) e
che sono gestiti totalmente nell’ambito della
famiglia, svolto da lavoratori e lavoratrici è
equiparato alle attività usuranti disciplinate dal
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come da
ultimo modificato dalla presente legge
2. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 11
agosto 1993, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente
capoverso: “lavoro di cura ed assistenza a familiari
invalidi al 100 per cento”.





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