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Gli strumenti giuridici per il “dopo di noi”.



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Gli strumenti giuridici per il "dopo di noi"

Avv. Francesca Vitulo, consulente legale Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus


Il genitore o il parente che si prefiggono di garantire una situazione di sicurezza economica e affettiva al soggetto disabile, nel pieno rispetto della sua soggettività e dei suoi diritti, non trovano oggi nel nostro ordinamento un istituto giuridico in grado di soddisfare appieno tutte
queste esigenze.
L'analisi degli istituti giuridici previsti dal nostro ordinamento, o recepiti da ordinamenti stranieri, consente però di individuare alcune ipotesi concrete, suscettibili di attuazione al fine di raggiungere l'obiettivo di cui sopra.
Gli istituti qui presi in esame sono:

- amministrazione di sostegno;

- interdizione e inabilitazione;

- sostituzione fedecommissaria;

- contratto di mantenimento;

- esecuzione testamentaria;

- trust.

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

l’istituto dell’amministratore di sostegno, rappresenta oggi lo strumento di protezione giuridica più avanzato,
INTERDIZIONE E INABILITAZIONE

Gli artt. 414 e ss. del codice regolano gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Con detti istituti l'ordinamento giuridico prende sostanzialmente atto del fatto che il soggetto interdetto o inabilitato non è in grado di provvedere, in via totale o in via parziale, ai propri interessi economici.
Orbene, il maggiore di età che si trovi in condizioni di abituale infermità mentale "doveva" (il legislatore usava, all'art. 414 del codice civile, proprio questa espressione), con sentenza, essere interdetto, ossia privato della cosiddetta "capacità di agire" (attitudine del soggetto a compiere atti giuridici mediante i quali acquistare diritti o assumere doveri). Oggi, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 6/2004 che ha introdotto la nuova misura di protezione giuridica dell’amministrazione di sostegno, l'art. 414 c.c. stabilisce che: "Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare loro adeguata protezione".
La sentenza di interdizione è pronunciata dal Tribunale su istanza del coniuge o di un parente o di un affine prossimo, oppure del pubblico ministero (art. 417 c.c.).
Con l’entrata in vigore della legge 6/2004 anche il convivente può promuovere il ricorso per interdizione.
A sua volta il giudice tutelare nomina un tutore dell'interdetto che ha gli stessi poteri di legale rappresentanza del tutore del minore.
L'interdizione viene dichiarata con sentenza del Tribunale territorialmente competente e la
procedura può durare da un anno a un anno e mezzo se non vi sono opposizioni.
Una volta emessa, pubblicata e registrata, la sentenza di interdizione viene comunicata al
Giudice Tutelare e quest'ultimo, sentiti i genitori o le persone che assistono l'interdetto,nomina il tutore, che opera sotto lo stretto controllo del Magistrato e che può essere affiancato da un protutore.
Nella scelta del tutore il Giudice tutelare deve preferire il padre, la madre, un fratello maggiore, un parente, il convivente (figura introdotta dalla legge 6/04) ma la legge prevede anche che possa essere nominato tutore un Ente che ne abbia requisiti giuridici,economici, morali.

I genitori possono designare con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, la persona che deve assumere la tutela del proprio figlio interdetto e in questo caso,alla morte del testatore, salvo che si oppongano gravi motivi, il Giudice Tutelare deve nominare tale persona.

Il Tutore, che deve accettare espressamente la nomina, deve essere una persona con i requisiti idonei ad assolvere i suoi compiti di condotta ineccepibile, che dia un serio
affidamento di occuparsi con competenza e coscienza sia della persona che dei beni dell'interdetto.

Sebbene il tutore rivesta una funzione che implica non solo l'amministrazione dei beni,bensì la protezione e la sorveglianza in ordine a tutti i diritti della persona interdetta a
lui affidata, l'interdizione rivela , comunque, la sua natura di istituto a sostanziale contenuto economico e patrimoniale, dai contorni poco elastici che non si modifica
secondo le peculiarità e le esigenze del soggetto, impedendo ogni espressione della personalità tramite atti giuridici, essenziali nella vita di ogni soggetto.
L'interdetto, infatti, non solo non può più compiere atti giuridici che attengono esclusivamente alla sfera economica, ma perde anche il possesso dei c.d. “diritti personalissimi”: non può sposarsi, non può riconoscere il figlio naturale, non può fare testamento…
Accanto all'istituto dell'interdizione occorre esaminare quello dell'inabilitazione, il quale presenta caratteri sicuramente meno restrittivi, infatti:

1) gli interdetti, non avendo la capacità di agire, non possono compiere atti di disposizione patrimoniale e sono legalmente rappresentati dal tutore, mentre gli inabilitati hanno una capacità limitata agli atti di ordinaria amministrazione e possono compiere quelli di straordinaria amministrazione con l'assistenza del curatore;
2) secondo le disposizioni di legge possono essere interdetti coloro che si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri
interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare loro adeguata protezione,mentre possono essere inabilitati coloro che sono in uno stato non talmente grave da far luogo all'interdizione o coloro che per prodigalità o per abuso abituale di alcolici e/o stupefacenti espongono loro stessi e la famiglia a gravi pregiudizi economici o i sordomuti e i ciechi dalla nascita privi di educazione sufficiente.
La legge 6/04 ha reso sicuramente più “elastici” gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione consentendo, in taluni casi, all’interdetto di compiere atti di ordinaria amministrazione in via autonoma e all’inabilitato di compiere atti di straordinaria amministrazione senza l’assistenza del curatore.
Bisogna, comunque, sottolineare che, attualmente, sono sempre più rare le pronunce di inabilitazione a causa delle difficoltà di gestione che detto istituto comporta.
La linea di confine fra atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione, infatti, non è sempre
facilmente individuabile e questo profilo di incertezza porta a preferire provvedimenti di interdizione in luogo di quelli di inabilitazione.
In base a quanto fino ad ora premesso si può osservare come gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione presentino una grossa contraddizione interna: pur configurandosi quale forma di protezione globale della persona non autonoma in via totale o parziale, non risultano poi strutturalmente idonei a salvaguardare l'identità della persona stessa e, soprattutto, a promuoverne l'inserimento nella vita sociale.
Ad oggi dunque, risulta assolutamente fondamentale considerare l’istituto
dell’amministrazione di sostegno quale “prima”, nonché “primaria” misura di protezione giuridica, limitando l’applicazione dell’interdizione solo ai casi in cui l’amministrazione di sostegno stessa non risulti uno strumento di tutela in grado di proteggere e nel contempo
valorizzare e promuovere la persona in quanto tale.
Con riferimento all’inabilitazione si osserva poi che l’amministrazione di sostegno, proprio per le sue caratteristiche, pare oggi avere assorbito interamente detto istituto giuridico.

SOSTITUZIONE FEDECOMMISARIA

Nel nostro ordinamento è previsto un istituto strettamente connesso a quello dell'interdizione:

la sostituzione fedecommissaria, regolata agli artt. 692 e ss. del codice civile.

L'art. 692 c.c. stabilisce che: " Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell'interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l'obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni anche costituenti la legittima a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell'interdetto medesimo", precisando, al secondo comma, che: "La stessa disposizione si applica nel caso del minore di età, se trovasi nelle condizioni di abituale infermità di mente tali da far presumere che nel termine indicato dall'art. 416 interverrà la pronunzia di

interdizione".

Pertanto, all'istituito (figlio, discendente, o coniuge interdetti) viene imposto l'obbligo di conservare i beni e di restituirli al sostituto (persona o ente che abbia avuto cura
dell'interdetto; istituito e sostituto sono entrambi eredi del testatore). In tal modo il testatore
dispone dell'eredità a favore di due o più soggetti diversi ed in ordine di successione cronologica.

Può essere istituito fedecommissario esclusivamente una persona interdetta, o da interdire, e sostituto la persona o l'ente che di esso avrà effettiva cura.

La ragione attuale della sostituzione fedecommissaria è quella di assicurare, di fatto

incentivandola, la cura della persona che non è in grado di attendere in via autonoma alla cura dei propri interessi, una cura oggettiva, prestata in modo concreto e continuativo.

L'analisi della sostituzione fedecommissaria consente di individuare tre elementi che la

caratterizzano: la doppia istituzione (doppia vocazione), l'ordine successivo, l'obbligo di

conservare e restituire.

Con essa, infatti, il testatore dispone dell'eredità a favore di due o più soggetti diversi con

autonome disposizioni ed in ordine di successione cronologica; il che è da intendersi nelsenso che sia l'istituito che il sostituito siano entrambi eredi diretti del de cuius, succedendo il sostituito automaticamente alla morte del primo chiamato.

Essa contiene, infatti, una "duplice chiamata" di due soggetti, che "successivamente"

subentrano nella medesima eredità o legato.

Dal disposto dell'art. 692 c.c. si evince che i soggetti coinvolti nella fattispecie

fedecommissaria sono, dunque, tre: il disponente, l'istituito e il sostituto.

a) Il disponente può assumere sia la veste di testatore, nel caso di disposizione di ultima

volontà (testamento o legato), sia quella di donante, nel caso in cui si disponga una

sostituzione fedecommissaria ex art. 795 c.c. e in ogni caso, egli deve essere legato

all'istituito da un particolare vincolo familiare.

b) L'istituito deve, quindi, necessariamente essere un interdetto giudiziale e, come si evince

chiaramente dai commi II e IV dell'art. 692 c.c., per "infermità di mente".

Tuttavia, tale disposizione non va interpretata restrittivamente poiché, tenendo conto

dello spirito informatore della novella, potrebbe ritenersi legittima anche l'istituzione di

quei soggetti, che in quanto sordomuti o ciechi dalla nascita, siano del tutto incapaci di

provvedere alla cura dei loro interessi (art. 415 c.c.). Infatti, la finalità dell'istituto

fedecommissario si rinviene proprio nella necessità di assicurare una effettiva assistenza

ai soggetti incapaci di provvedere ai loro bisogni.

c) Il sostituito è individuato dalla legge nella persona o nell'ente che, sotto la vigilanza del

tutore, ha avuto cura dell'interdetto.

Tuttavia, non ogni persona che di fatto abbia avuto cura dell'interdetto ha, per ciò stesso,

diritto alla sostituzione, né questa può aver luogo solo in base a quel fatto; l'effetto sostitutivo

trova la sua radice nell'atto di volontà: non esiste, pertanto, una sostituzione fedecommissaria legale.

In questa prospettiva, che lascia quindi spazio alla libera determinazione del

disponente, trovano giustificazione anche le modalità relative al concreto esercizio della

cura dell'incapace che il testatore potrà, quindi, imporre al sostituito a pena di

inefficacia della sostituzione stessa. Si tratterà di modalità specifiche attraverso le quali

il disponente potrà indicare il modo in cui effettivamente debbano realizzarsi

l'assistenza e la cura dell'istituito – interdetto.

A detti soggetti, istituito - interdetto e sostituito, si aggiunge la figura del tutore.

L'articolo 692, infatti, statuisce che la cura dell'interdetto, da parte del sostituito, debba

avvenire "sotto la vigilanza del tutore".

La ratio della norma tende a far sì che la cura dell'incapace si eserciti in modo da

tendere, effettivamente, alla soddisfazione dei suoi bisogni, evitando iniziative arbitrarie

che lo possano danneggiare.

Nella previsione legislativa, si coglie, pertanto, una contrapposizione fra persone o enti che

hanno "cura" dell'interdetto, ed il fatto che tale cura debba avvenire sotto la "vigilanza" del

tutore evidenzia proprio una alterità fra colui che effettua la "cura" ed il tutore che "vigila".

Occorre a questo punto precisare che, attualmente, a seguito della riforma del diritto di

famiglia di cui alla legge n. 151 del 1975, il testatore può disporre una sostituzione che non

sia limitata ai soli beni costituenti la quota disponibile (si può dunque estendere alla

legittima) e ciò si pone in piena linea con la ratio dell'istituto fedecommissario, attraverso il

quale il legislatore ha inteso ulteriormente rafforzare la tutela dell'istituito – interdetto.

Chiaramente la sostituzione fedecommissaria determina un particolare "immobilismo" dei

beni, in quanto sottratti alla normale successione e proprio per questo essa è consentita solo a

condizione che venga attuata a scopo assistenziale.

Non è pertanto sufficiente la sola volontà testamentaria, ma è necessaria l'effettiva cura

dell'interdetto da parte del soggetto o ente "sostituito".

Il tutore o gli altri eredi potranno, tuttavia, opporsi a che si attui la sostituzione

fedecommissaria a favore della persona o ente assistenziale nominato laddove

dimostrino che questi ultimi non hanno adempiuto agli obblighi assistenziali dovuti per

tutto il corso della vita dell'interdetto.

IL CONTRATTO DI MANTENIMENTO

Laddove si vogliano raggiungere le stesse finalità di cura ed assistenza del soggetto incapace,

proprie della sostituzione fedecommissaria, ma risultino mancare i presupposti necessari per

la sua applicabilità, può trovare attuazione l'ipotesi del contratto di mantenimento (o

contratto di assistenza vitalizio).

Ci troviamo di fronte ad una figura contrattuale atipica stigmatizzata dalla sentenza della

Cassazione n. 8825 del 1996 in base alla quale si può definire contratto di assistenza vitalizio

l'accordo con il quale una parte, in corrispettivo del trasferimento di un immobile o della

cessione di un capitale, si obbliga a fornire all'altra prestazioni alimentari od assistenziali, per

tutta la durata della vita.

Non si tratta di un sottotipo di rendita vitalizia, bensì di un contratto atipico di

"vitalizio improprio" al quale si applica la disciplina di cui agli artt. 1453 e ss. del codice

civile e non quella del contratto di rendita con particolare riguardo all'art. 1878 c.c.

I soggetti coinvolti in detta tipologia contrattuale possono essere tre: lo stipulante, il

promittente ed il terzo. Il promittente si obbliga, nei confronti dello stipulante, al

mantenimento vitalizio del terzo secondo il tenore di vita da questo condotto al tempo della

stipulazione ed indipendentemente dall'esistenza di uno stato di bisogno, nonché

all'assistenza morale e materiale dello stesso, ottenendo in cambio dallo stipulante beni

mobili, immobili o denaro.

Diversamente da quanto accade nell'ipotesi della sostituzione fedecommissaria

stipulante può essere anche un soggetto che non sia genitore, ascendente o coniuge del

terzo beneficiario dell'assistenza, il quale può essere anche un soggetto non interdetto.

Anche per il promittente l'assistenza non ci sono limiti soggettivi: può essere persona

fisica o giuridica (pubblica o privata).

Il promittente, dunque, diventa proprietario dei beni a lui trasferiti dallo stipulante,

contemporaneamente, è tenuto ad adempiere alle obbligazioni previste dal contratto di

mantenimento.

Si pone a questo punto il problema di stabilire garanzie precise al fine di assicurare

l'adempimento del promittente, evitando così, nel caso di sua negligenza un qualsiasi effetto

pregiudizievole per il soggetto beneficiario.

Il primo elemento da sottolineare è dato sicuramente dal contenuto del contratto di

mantenimento medesimo: lo stesso dovrà contenere indicazione dettagliate ed esaustive in

ordine alla obbligazione posta a carico del promittente. Ogni aspetto dovrà essere previsto in

modo accurato (es: assistenza morale, materiale, sanitaria, ospedaliera, vitto alloggio,vestiario…), al fine di evitare qualsiasi lacuna (che potrebbe rivalersi pregiudizievole per il

soggetto beneficiario).

A fronte di una previsione minuziosa delle obbligazioni del promittente, dovranno

corrispondere specifiche previsioni in ordine alle conseguenze giuridiche derivanti da un suo

eventuale inadempimento.

Vorrei soprattutto sottolineare il fatto che con detta tipologia contrattuale il promittente

diventa proprietario dei beni trasferiti dallo stipulante e ciò significa che non sussiste

distinzione alcuna fra i beni ceduti dallo stipulante al promittente e i beni che costituiscono il

patrimonio stesso del promittente: i beni trasferiti diventano parte integrante del patrimonio di quest'ultimo, con tutte le conseguenze che da tale situazione possono scaturire (es: fallimento del promittente, debiti del promittente).

A tale proposito si potrebbero adottare alcune precauzioni al fine di evitare il disperdersi del

patrimonio posto a "garanzia" dell'adempimento del promittente.

Ad esempio: nel caso di trasferimento di beni immobili lo stipulante potrebbe riservarsene

l'usufrutto, con la conseguenza che il promittente diventerà pieno proprietario dei beni solo

dopo la morte dello stipulante oppure, a garanzia dell'adempimento degli obblighi del

promittente, potrebbe essere iscritta ipoteca legale sugli immobili trasferiti.

Lo stesso contratto potrebbe prevedere una condizione a cui subordinare l'efficacia traslativa

del medesimo subordinandone l'avveramento all'effettivo adempimento dell'obbligazione

assunte dal promittente nei confronti del terzo beneficiario chiaramente entro i limiti e con

l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge (art. 1353 e ss c.c.).

ESECUZIONE TESTAMENTARIA

Prescinde dall'interdizione la figura degli esecutori testamentari.

Detta figura è regolata dagli artt. 700 e ss. del codice civile e risulta essere un istituto che

appare in grado di tutelare le esigenze dell'erede.

L'esecutore testamentario deve curare l'esatta esecuzione delle disposizioni di ultima volontà

del defunto, amministrando la massa ereditaria dopo avere preso possesso dei beni che ne

fanno parte.

Ci troviamo di fronte ad un ufficio di diritto privato che attribuisce all'esecutore testamentario non solo poteri, ma anche doveri e responsabilità e che trova la sua fonte nella volontà testamentaria.

L'interesse a favore del quale l'esecutore testamentario deve agire è quello del testatore.

L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti, tuttavia, per alienare dei beni dell'eredità occorre chiedere

l'autorizzazione all'autorità giudiziaria la quale provvede sentiti gli eredi.

Anche nel caso di disaccordo fra gli esecutori che devono agire congiuntamente deve

provvedere l'autorità giudiziaria sentiti, se occorre, gli eredi.

L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e

anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno (il conto

della gestione va dato all'erede).

Ci troviamo, pertanto, di fronte ad un ufficio di diritto privato che non preclude in via totale i poteri all'erede, ma anzi lo pone in una situazione tale da consentirgli di verificare e

controllare l'operato dell'esecutore testamentario. Se è vero, infatti, che l'erede non ha il

possesso del patrimonio (pur avendone la titolarità) e neppure la gestione è, altresì vero che

l'esecutore è, in primis, tenuto a redigere un rendiconto della gestione e incorre in

responsabilità con conseguente obbligo di risarcimento del danno qualora non ottemperi agli

obblighi previsti per legge.

La figura dell'esecutore testamentario appare, pertanto, idonea a tutelare l'interesse

dell'erede pur presentando un limite non trascurabile quanto all'amministrazione dei

beni: il possesso dei medesimi, infatti, non può protrarsi per un periodo superiore ad un

anno, al massimo due.

Nell'ambito dell'ordinamento italiano, infatti, la delazione ereditaria, ossia l'offerta

dell'eredità alle persone chiamate a succedere, non può restare sospesa se non per il tempo

strettamente indispensabile (e infatti la proroga da un anno a due è condizionata a "motivi di

evidente necessità").

Pertanto, si palesa l'eventualità di individuare le modalità di gestione ed amministrazione del

patrimonio per il periodo successivo.

TRUST

Al fine di ottenere un'adeguata tutela dell'erede si potrebbe ricorrere, previa disamina di

eventuali incompatibilità con la legislazione italiana, all'istituto del trust, già in uso negli

ordinamenti stranieri.

Si tratta di un istituto giuridico di provenienza anglosassone utilizzato, nei Paesi che lo

contemplano, per gli scopi più svariati, non ultimo quello della tutela di minori e di persone

prive in tutto o in parte di autonomia ai quali si desideri dare assistenza anche per il tempo in cui vengano a mancare genitori o parenti che possano occuparsi di loro.

L'ordinamento italiano non contempla l'istituto del trust (allo stato attuale sono stati, infatti,

solo presentati alcuni progetti di legge per la regolamentazione del trust).

Con l'entrata in vigore, il 1° Gennaio 1992 della convenzione dell'Aja del 5 luglio 1985 il

panorama è sicuramente cambiato.

Tale Convenzione ha dettato le regole in base alle quali un trust può trovare validità ed

esecuzione anche in un ordinamento "estraneo" e il nostro paese ha ratificato interamente la

Convenzione, senza alcuna riserva.

Attraverso il trust, la cui struttura può in qualche modo avvicinarsi a quella di un negozio

fiduciario, un dato soggetto, denominato trustee, al quale sono attribuiti i diritti e i poteri di

un vero e proprio proprietario (legal owner) gestisce un patrimonio che gli è trasmesso da un

altro soggetto, denominato settlor (o disponente) per uno scopo prestabilito, purché lecito e

non contrario all'ordine pubblico, nell'interesse di uno o più beneficiari o per un fine specifico (lo stesso disponente può essere fiduciario e anche beneficiario del trust).

Nella prassi sono ormai numerosi i casi in cui i genitori di un soggetto disabile ricorrono a

questo istituto al fine di garantire al figlio la soddisfazione di ogni necessità (morale,

economica, medica) attraverso la costituzione di un patrimonio le cui utilità saranno

impiegate unicamente nel suo interesse.

Il trust permette, infatti, di apprestare l'organizzazione economica e assistenziale di cui il

proprio figlio più debole avrà bisogno, soprattutto dopo la morte dei genitori.

I beni in trust sono vincolati a uno scopo che il trustee ha il compito di realizzare.Il trustee, persona o ente di fiducia del disponente, pur acquistando la titolarità di detti beni,

nell'esercizio dei suoi poteri decisionali in ordine alle scelte economiche da adottare, non può comunque operare al di fuori dei limiti dettati dallo scopo, nel caso in esame di assistenza e cura del soggetto disabile, rispondendo personalmente e illimitatamente per ogni obbligazione assunta.

Accanto al trustee opera un'ulteriore figura: il guardiano (protector).

Il guardiano, anch'egli nominato dal disponente, è il soggetto preposto alla cura e alla tutela

del soggetto incapace, con la funzione di vigilare sulla realizzazione dello scopo del trust.

Egli (persona o ente di fiducia), controlla l'operato del trustee e può essere titolare di poteri

più o meno incidenti sulle scelte di quest'ultimo che vanno dal diritto di essere sentito, di dare il consenso, di rimuovere il trustee, di sostituirlo, di operare delle verifiche, di agire nei

confronti dello stesso, ma non può sostituirsi al trustee nell'amministrazione diretta dei beni

in trust.

In sostanza, nella prassi dei trust interni, cioè localizzati in Italia, si assiste ad una

scissione dei ruoli: il trustee provvede agli aspetti di natura economica, il guardiano

(protector) a quelli di natura personale del soggetto debole.

Il reddito prodotto e qualsiasi altra utilità vengono destinati all'interesse esclusivo del

soggetto che si vuole tutelare, sotto ogni forma al fine di garantirgli l'assistenza morale ed

economica di cui necessita e l'eventuale eccedenza può essere accumulata o reinvestita nel

rispetto dello scopo del trust.

La durata del trust è normalmente legata alla vita del soggetto debole, alla morte del quale il

trustee provvederà a trasferire i beni in trust ai beneficiari finali indicati nell'atto di trust,

quali fratelli o sorelle o un ente.

Trusts nell'interesse di soggetti disabili potranno essere istituiti anche nel caso in cui questi

siano interessati da un provvedimento di amministrazione di sostegno, interdizione o

inabilitazione, così rimanendo sottratti alla gestione diretta da parte dell’amministratore di

sostegno, del tutore o del curatore: essi assumeranno invece un potere di controllo in ordine

all'operato del trustee, nei cui confronti potranno agire qualora questi si rendesse

inadempiente rispetto allo scopo del trust.

È chiaro che laddove si voglia utilizzare il trust a tutela di una persona priva di autonomia

occorrerà delinearne in maniera puntuale lo scopo, le modalità di assistenza, nonché i poteri

del fiduciario e le modalità di una sua eventuale sostituzione.

L'atto istitutivo del trust riveste, infatti, un'importanza fondamentale in quanto la

responsabilità del trustee risulta essere strettamente connessa proprio alle previsioni di tale

atto (trust instrument).

Devo a questo punto sottolineare un ulteriore importante aspetto dell'istituto del trust: la

segregazione patrimoniale per effetto della quale i beni in trust vanno a costituire un

patrimonio separato rispetto ai beni che compongono il patrimonio del disponente, del trustee e dei beneficiari.

La conseguenza più importante di un simile "stato di fatto" è che qualunque vicenda

personale e patrimoniale che colpisca queste figure non travolge mai i beni in trust.

La segregazione fa, infatti, sì che i beni in trust non possano essere aggrediti dai creditori

personali del trustee, del disponente e dei beneficiari e il loro eventuale fallimento non vedrà

mai ricompresa nella massa attiva fallimentare i beni in trust. I beni in trust risultano quindi

sottoposti ad un vincolo di destinazione (sono destinati al raggiungimento dello scopo

prefissato dal disponente nell'atto istitutivo) e ad un ulteriore vincolo di separazione (cioè

giuridicamente separati sia dal patrimonio residuo del disponente sia da quello del trustee).


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