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13/12/2007 Nuovo Testo base del 18 Ottobre 2007



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Qui sotto riportiamo il nuovo testo base della proposta di legge che ci è pervenuto in questi giorni dal Coordinamento Nazionale-------------------------------------------------------------


1. I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti al coniuge o al convivente more-uxorio, ai
genitori o, dopo la scomparsa di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle conviventi di soggetto con
handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3) della legge 5 febbraio 1992 n. 104,
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1) della medesima legge e che abbiano titolo a fruire dei
benefici di cui all'articolo 33, comma 1) del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001
n. 151
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili (C. 71 Volontè, C. 1841
Grimoldi, C. 1902 Bellillo, C. 2208 Satta, C. 2444 Zanotti).
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME
NUOVO TESTO BASE
Art. 1.
(Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili).
1. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, un fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili destinato al
finanziamento delle misure di cui alla presente legge.
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2008 e di 70 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2009.
Art. 2.
(Soggetti beneficiari).
1. I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti al coniuge o al convivente more-uxorio, ai
genitori o, dopo la scomparsa di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle che assistono un familiare
convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al quale è riconosciuta una percentuale
di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua e costante in quanto non in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al
decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
Art. 3.
(Collocamento anticipato in quiescenza).
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, a decorrere dal 1o gennaio 2008, nei limiti delle risorse del Fondo
di cui all'articolo 1, può essere riconosciuto, su richiesta, il diritto all'anticipazione della pensione di
vecchiaia rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente, purché siano versate o accreditate
in favore dell'assicurato non meno di quindici annualità di contribuzione, delle quali non meno di
cinque siano state versate nel periodo di assistenza al familiare convivente. In ogni caso,
l'anticipazione non può superare il periodo di cinque anni.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai medesimi soggetti di cui al comma 1, nel caso di
applicazione, anche pro quota, del sistema retributivo di calcolo, nei limiti delle risorse del Fondo di
cui all'articolo 1, può essere riconosciuto, su richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche
amministrazioni o aziende private effettivamente svolto nel periodo di assistenza al familiare
convivente, un periodo di contribuzione figurativa, in ogni caso non superiore a tre mesi, utile ai
fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Nel caso di applicazione, anche pro quota,
del sistema contributivo di calcolo, è riconosciuta, su richiesta, una maggiorazione della
contribuzione utile a determinare la misura del trattamento pensionistico finale versata nel periodo
di assistenza al familiare convivente; in ogni caso, la maggiorazione non può superare la misura di
un quarto della contribuzione utile.
3. I benefici di cui ai comma 1 e 2 sono riconosciuti ad un solo lavoratore per ciascun familiare
convivente con handicap in situazione di gravità presente all'interno del nucleo familiare e non sono
cumulabili con benefici analoghi a fini pensionistici.
Art. 4.
(Congedo per assistenza a familiari disabili gravi).
1. In alternativa ai benefici previdenziali previsti all'articolo 3 i soggetti di cui all'articolo 2, a
decorrere dal 1o gennaio 2008, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, possono
richiedere, ai fini dell'assistenza, un periodo di congedo. Durante il periodo di congedo, il
richiedente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo è
computato ai fini dell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa. Resta
comunque fermo il diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In ogni caso il periodo di congedo non può superare i sei anni,
frazionabili in non più di tre volte nell'arco della vita lavorativa.
Art. 5.
(Modalità di riconoscimento dei benefici).
1. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2,
inviano una apposita domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella quale, è
indicata la tipologia del beneficio richiesta. La scelta della tipologia del beneficio non può essere
successivamente modificata. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il modulo della
domanda di cui al presente comma e le modalità di trasmissione.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2008, sono determinati i criteri e le
modalità di riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 3 e 4, nei limiti della dotazione del Fondo
di cui all'articolo 1, tenendo conto della consistenza numerica dei soggetti che potrebbero maturare i
requisiti per la fruizione dei benefici di cui alla presente legge. In particolare, con il decreto di cui al
presente comma, sono stabiliti:
a) il numero di anni di anticipazione rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente ai fini
del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia entro il limite massimo di cui al comma 1
dell'articolo 3;
b) il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero
di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare convivente non inferiore
ai limiti minimi di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;
c) i mesi di contribuzione figurativa entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 2 del
medesimo articolo 3;
d) la percentuale della maggiorazione entro il limite massimo di cui al secondo periodo del comma
2 del medesimo articolo 3;
e) la durata del periodo di congedo entro il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. In sede di prima attuazione la domanda per accedere ai benefici di cui alla presente legge deve
essere presentata entro il 31 marzo 2008.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge determinati in 80 milioni di euro per
l'anno 2008 e in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2008 e 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-
2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente
utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, occorrenti
variazioni di bilancio.
ALLEGATO
EMENDAMENTI PRESENTATI (TUTTI RESPINTI)
ART. 1.
Sopprimerlo.
1. 1. Pelino, Fabbri, Mistrello Destro, Porcu, Baldelli, Santori. RESPINTO
ART. 2.
Al comma 1, sopprimere le parole: o al convivente more uxorio.
2. 1. Pelino, Fabbri, Mistrello Destro, Porcu, Baldelli, Santori. RESPINTO
ART. 3.
Sopprimerlo.
3. 1. Pelino, Fabbri, Mistrello Destro, Porcu, Baldelli, Santori. RESPINTO
ART. 4.
Sopprimerlo.
4. 1. Pelino, Fabbri, Mistrello Destro, Porcu, Baldelli, Lo Presti, Prestigiacomo, Santori.
RESPINTO
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4.
(Riposi e permessi in favore dei lavoratori con figli affetti da handicap grave).
1. Fino al compimento del terzo anno di vita del figlio affetto da handicap grave, la lavoratrice
madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto a quattro ore di riposo giornaliero retribuito.
2. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del figlio affetto da handicap grave la
lavoratrice madre o il lavoratore padre hanno diritto a sei giorni di permesso mensile. Tali permessi
sono fruibili anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.
3. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio affetto da handicap grave la
lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre hanno diritto ai permessi di cui al comma 2).
Ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 marzo 2000 n. 53, tali permessi, fruibili in maniera
continuativa nell'ambito del mese, spettano a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in
assenza di convivenza, che l'assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.
4. I riposi e i permessi ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151,
possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del
figlio.
5. La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli
o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3)
della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1) della medesima legge
e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1) del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151 hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2)
dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000 n. 53 entro quindici giorni dalla richiesta. Durante il
periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire una indennità corrispondente all'ultima
retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di 50.000 euro annui per
il congedo di durata annuale. Tale importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2007,
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la
corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia
contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti
all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi
quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al
presente comma, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre
1979 n. 663, convertito con modificazioni dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33. Il congedo fruito ai
sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata
complessiva di quattro anni. Durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'articolo 33, comma 1) del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001 n. 151, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 33 commi 5) e 6) della legge 5 febbraio
1992 n. 104 e successive modificazioni. I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente
comma per un periodo continuativo non superiore ai sei mesi, hanno il diritto di usufruire di
permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero
maturato nello stesso arco di tempo lavorativo senza riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa.
6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l'altro genitore
non vi abbia diritto.
4. 2. Fabbri, Prestigiacomo, Pelino, Baldelli, Mistrello Destro, Lo Presti, Porcu, Santori.
RESPINTO
ART. 5.
Sopprimerlo.
5. 1. Pelino, Fabbri, Mistrello Destro, Porcu, Baldelli, Santori. RESPINTO
ART. 6.
Sopprimerlo.
6. 1. Pelino, Fabbri, Mistrello Destro, Porcu, Baldelli, Lo Presti, Prestigiacomo, Santori.
RESPINTO
Sostituirlo con il seguente:
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in 100.000.000 di euro annui a
decorrere dall'anno 2007 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con i propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
6. 2. Fabbri, Prestigiacomo, Pelino, Baldelli, Mistrello Destro, Lo Presti, Porcu, Santori.
RESPINTO





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