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Statuto Sociale del Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi



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Art.1 (Costituzione) – Il giorno 21 Luglio 2007 si è costituita l'Associazione di volontariato
denominata Coordinamento Nazionale Famiglie di Disabili Gravi e Gravissimi.
L'Associazione è apolitica, estende l'assolvimento delle proprie attività a tutto il territorio
nazionale ed è priva di fini di lucro. L’Associazione è istituzione laica ispirata a sentimenti
di umana solidarietà verso tutti e perciò, nel compimento della sua opera non fa
distinzione di nazionalità, religione, sesso, convinzioni ideologiche e filosofiche ed idee
politiche.
Art. 2 (Sede) – L’Associazione ha Sede Legale in Roma.
Art.3 (Emblema) - L'emblema dell'Associazione, illustrato in allegato, consiste in un
ellisse verticale di colore sfumato, dal basso verso l’alto, dal grigio scuro al grigio chiaro, al
cui interno è riprodotta una mano stilizzata di colore sfumato, dal basso verso l’alto, dal
verde al bianco, la quale sostiene un girotondo di figure stilizzate di colore verde unite da
cuori di colore rosso.
Art.4 (Scopi) - L'Associazione pone quale requisito essenziale il volontariato; è fatto
assoluto divieto di incassare somme di denaro a qualsiasi titolo e di distribuire, anche in
modo indiretto, utili, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
Le finalità dell'Associazione sono rivolte prevalentemente alle famiglie nel cui seno viva un
disabile grave o gravissimo, così come definito nella L.104/92 al III comma dell'articolo 3, e
si identificano:
1. nella diffusione dell’informazione nel modo più ampio possibile su legislazione,
cure, agevolazioni, pratiche burocratiche e quant’altro possa essere utile alle
famiglie
2. nella promozione dei contatti tra famiglie
3. in tutte le attività che portino alla eliminazione delle disparità tra situazioni individuali
e territoriali nell’ambito dello Stato Italiano, con particolare riferimento alle Leggi
emanate dai diversi Enti Locali, e ad una equa distribuzione delle risorse messe a
disposizione dallo Stato con riferimento alle particolari situazioni;
4. nell’attività di collegamento tra Istituzioni e famiglie per l’emanazione di Leggi che
guardino solo ed esclusivamente ai bisogni delle famiglie evitando la dispersione di
risorse messe a disposizione dallo Stato per le situazioni di non autosufficienza;
5. in tutte quelle attività che aspirino alla piena attuazione dell’Articolo 3 della
Costituzione in tema di parità dei diritti e per la conquista di pari dignità
6. nella promozione e il sostegno di attività locali per il raggiungimento degli scopi
statutari
7. nella collaborazione con Associazioni, Enti ed Istituzioni per finalità che coincidano
con gli scopi statutari
Nel raggiungimento di tali finalità l'Associazione può avvalersi di liberi professionisti o
d'altri operatori e professionalità che presteranno la loro opera a titolo volontario e gratuito.
Art. 5 – (Anno Sociale) L'anno sociale ha inizio il 1 Febbraio di ogni anno e ha termine il
31 Gennaio dell’anno successivo.
Art.6 – (Durata) La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento potrà essere
deliberato solo da un'Assemblea Plenaria straordinaria con il voto di almeno 2/3 dei Soci
Ordinari.
Art.7 – (Soci) All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i
sessi.
I Soci si distinguono in:
• Ordinari
• Simpatizzanti
• Onorari
Sono Soci Ordinari dell’Associazione i familiari conviventi di disabili gravi e gravissimi con
diritto di voto nelle decisioni dell'Associazione.
Sono Soci Simpatizzanti, senza diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, le persone o i
rappresentanti ufficialmente nominati di Enti e di Associazioni che intendono dare il loro
apporto per il conseguimento degli scopi dell'Associazione. I Soci Simpatizzanti hanno
quindi pari diritti dei Soci Ordinari, fatta eccezione per il diritto di voto
I Soci Onorari, senza diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, sono nominati dal Comitato
Nazionale su proposta del Presidente Nazionale o dei Presidenti dei Comitati periferici per
particolari benemerenze acquisite nell'ambito dell’Associazione. I Soci Onorari hanno
quindi pari diritti dei Soci Ordinari, fatta eccezione per il diritto di voto.
Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda all'Associazione con
l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1. indicare i propri dati – che verranno trattati in base alle leggi vigenti - e precisamente
nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo di posta elettronica;
2. dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali
apponendo la firma in calce alla domanda;
3. in caso di adesione quale Socio ordinario dichiarare, sotto la propria responsabilità di
rientrare nella qualifica di familiare convivente di disabile grave o gravissimo così come
definito nella L.104/92 al III comma dell'articolo 3.
I Soci sono tenuti:
• all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni
prese dagli organi sociali;
• a partecipare alla vita associativa informandosi presso il sito internet istituzionale
dell’Associazione di eventuali riunioni o nuove iniziative ed a controllare gli avvisi inviati
per tramite di posta elettronica;
• ad autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo e città di residenza quale
aderente all’Associazione con l’esclusione di tutti gli altri dati forniti.
La domanda di associazione del Socio minorenne deve essere sottoscritta anche da chi
esercita la patria potestà.
Possono essere eletti alle cariche sociali i Soci Ordinari che abbiano compiuto 18 anni e
che non versino in alcuna delle incompatibilità previste dal Codice Civile per la nomina ad
Amministratore di società.
Non possono essere eletti alle cariche sociali, con la sola esclusione dei Soci Fondatori,
amministratori, dirigenti, funzionari ed impiegati di associazioni, enti ed organizzazioni
pubblici e privati i quali svolgano attività analoga a quella dell'Associazione, con o senza
fini di lucro.
Qualora si manifestino motivi di incompatibilità di un Socio con le finalità statutarie e con i
regolamenti dell'Associazione, il Comitato Nazionale ha facoltà di revocare
temporaneamente tale iscrizione. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto
all’indirizzo di posta elettronica del Socio e deve essere motivato.
Se le motivazioni che hanno portato alla sospensione della qualifica di Socio, o altre di
natura simile, si dovessero riproporre, il Comitato Nazionale può proporre la radiazione.
I Soci vengono radiati quando palesino una condotta in evidente contrasto con quanto
disposto dal presente Statuto, dai regolamenti interni o dalle deliberazioni prese dagli
organi sociali. L'espulsione deve essere votata dal Comitato Nazionale a maggioranza
assoluta.
Le dimissioni possono essere presentate anche volontariamente dal Socio, vanno
presentate al Comitato Nazionale dell'Associazione, che non può rifiutarle.
Art.8 – (Organi dell’Associazione) Sono organi dell'Associazione:
a) il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali
b) il Comitato Nazionale
c) il Comitato Ristretto Nazionale
d) i Comitati Regionali
e) i Comitati Zonali
f) i Reggenti
g) le Assemblee dei Soci.
Art. 9 (Presidente Nazionale e Vice Presidenti Nazionali) - Il Presidente Nazionale ha la
legale rappresentanza dell’Associazione ed è eletto dal Comitato Nazionale, con la
maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.
Dirige l’attività dell’Associazione in base al programma stabilito dal Comitato Nazionale e
dal Comitato Ristretto Nazionale; adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento
dell'Associazione; coordina l'azione dei Comitati Regionali e dei Comitati Zonali; promuove
il sorgere di nuovi Comitati, sentiti i Comitati Regionali ove si tratti di Comitati Zonali.
I Vice Presidenti Nazionali, senza numero massimo, sono eletti - subito dopo la sua
nomina - dal Presidente Nazionale che può affidare ai medesimi particolari incarichi.
In caso di assenza od impedimento del Presidente Nazionale ne fanno le veci i Vice
Presidenti Nazionali.
Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti Nazionali durano in carica cinque anni e sono
rieleggibili.
Art. 10. (Comitato Nazionale) - Il Comitato Nazionale è il massimo Organo deliberante
dell'Associazione ed esercita tutti i poteri necessari per il perseguimento degli scopi
sociali.
In particolare:
a) elegge il Presidente Nazionale;
b) ratifica la costituzione dei Comitati Regionali e, su parere del competente Comitato
Regionale, dei Comitati Zonali, la loro composizione, la loro circoscrizione, che può anche
non coincidere con le tradizionali circoscrizioni amministrative dello Stato
c) delibera gli orientamenti programmatici dell'attività dell'Associazione;
d) delibera sugli altri argomenti indicati nel presente Statuto;
e) istituisce commissioni speciali o consultive.
Le riunioni del Comitato Nazionale sono presiedute dal Presidente coadiuvato dai Vice
Presidenti, che ne fanno le veci in sua assenza. Delle riunioni si redige processo verbale
messo a disposizione dei Soci sul sito internet dell'Associazione.
Il Comitato Nazionale è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione, compresi fra gli altri quelli di:
• assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione
• emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento
dell'Associazione
• nominare le cariche necessarie all'Associazione
Il Comitato Nazionale è composto:
a) dal Presidente Nazionale
b) dai Vice Presidenti Nazionali
c) dai Soci Fondatori
d) dai Presidenti dei Comitati Regionali, quali membri di diritto;
e) da persone che per la loro attività o per particolari attitudini o benemerenze
possono dare la loro opera al conseguimento dei fini dell'Associazione. Esse vengono
elette dallo stesso Comitato Nazionale in numero non superiore ad un terzo dei
componenti di diritto
Sono inoltre componenti di diritto del Comitato Nazionale gli ex Presidenti Nazionali.
I componenti del Comitato Nazionale durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili.
Art. 11. (Comitato Ristretto Nazionale) - Il Comitato Nazionale nomina nel suo seno il
Comitato Ristretto Nazionale, composto dal Presidente, dai Vice Presidenti Nazionali, dai
Soci Fondatori e da due Membri effettivi.
Il Comitato Ristretto Nazionale svolge tutti i compiti che non eccedano la normale
amministrazione e quelli ulteriori demandati dal Comitato Nazionale.
Il Comitato Ristretto Nazionale in caso di urgenza può deliberare su materia di
competenza del Comitato Nazionale, salvo ratifica di questo alla prima adunanza.
Il Comitato Ristretto Nazionale nomina i responsabili dei gruppi di lavoro e delle varie
attività in cui si articola la vita dell'Associazione.
Art. 12. (Comitati Regionali) - In base alle necessità organizzative dell'Associazione sono
costituiti Comitati Regionali in ogni Regione della Repubblica e nelle Province autonome di
Trento e Bolzano, che, nell'ambito della loro circoscrizione, dirigono le attività
dell’Associazione in base al programma stabilito dal Comitato Nazionale.
In seno a ciascun Comitato Regionale è eletto il Presidente, i Vice Presidenti ed un
Comitato Ristretto Regionale composto dallo stesso Presidente, dai Vice Presidenti e da
due Membri.
Il Presidente Regionale, i Vice Presidente Regionali ed il Comitato Regionale hanno il
compito di promuovere la costituzione dei Comitati Zonali, ed esercitano, nell'ambito della
propria circoscrizione, tutte le funzioni attribuite agli Organi Nazionali, in quanto
compatibili.
Il Comitato Ristretto Regionale svolge in campo regionale tutti i compiti che non eccedono
la normale amministrazione e quelli ulteriori affidati dal Comitato Regionale.
Ciascun Comitato Regionale è composto:
a) dai Presidenti dei Comitati Zonali, quali Membri di diritto;
b) da persone che per la loro attività o per particolari attitudini o benemerenze possano
dare, nell'ambito della circoscrizione del Comitato, la propria opera al conseguimento dei
fini dell'Associazione. Esse vengono nominate dallo stesso Comitato Regionale in numero
non superiore ad un terzo dei Membri di diritto.
I componenti del Comitato Regionale durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili.
Non possono essere eletti componenti dei Comitati Regionali, Soci i quali non siano stati
iscritti alla Associazione nei due anni precedenti a quello in cui è indetta l'assemblea per il
rinnovo delle cariche sociali. Tale regola entra in vigore dopo due anni dalla costituzione
del Comitato Regionale stesso.
Non possono inoltre far parte dei Comitati Regionali - quali Membri elettivi - amministratori,
dirigenti, funzionari ed impiegati di associazioni, enti ed organizzazioni pubblici e privati i
quali svolgano attività analoga a quella dell'Associazione, con o senza fini di lucro.
Art. 13. (Comitati Zonali) - Il territorio compreso nella circoscrizione di un Comitato
Regionale è diviso in zone.
In ciascuna zona un Comitato Zonale dirige il movimento dell’Associazione. e ne cura lo
sviluppo.
In seno a ciascun Comitato Zonale sono nominati il Presidente; il Vice Presidente; ed il
Comitato Ristretto Zonale composto dallo stesso Presidente, dal Vice Presidente e da due
Membri.
Il Presidente, il Comitato Zonale ed il Comitato Ristretto Zonale hanno il compito di
incoraggiare e di segnalare al Comitato Nazionale e con le osservazioni del Comitato
Regionale competente, ogni attività a sostegno degli scopi associativi.
Essi inoltre esercitano nell'ambito della zona tutte le funzioni attribuite agli Organi
Regionali in quanto compatibili.
Ciascun Comitato Zonale è composto:
a) di Membri eletti tra i Soci dall'Assemblea dei Soci residenti nella circoscrizione del
Comitato, nel numero che verrà stabilito dalla stessa assemblea tenendo conto del
numero degli iscritti e delle necessità organizzative;
b) di persone che per la loro attività o per particolari attitudini o benemerenze possano
dare, nell'ambito della circoscrizione del Comitato, la propria opera al conseguimento dei
fini dell'Associazione. Esse vengono nominate dallo stesso Comitato Zonale in numero
non superiore ad un terzo dei Membri elettivi.
I componenti il Comitato Zonale durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili.
Non possono essere eletti componenti dei Comitati, Soci i quali non siano stati iscritti alla
Associazione nei due anni precedenti a quello in cui è indetta l'assemblea per il rinnovo
delle cariche sociali. Tale regola entra in vigore dopo due anni dalla costituzione del
Comitato Zonale stesso.
Non possono inoltre far parte dei Comitati Zonali - quali Membri elettivi - amministratori,
dirigenti, funzionari ed impiegati di associazioni, enti ed organizzazioni pubblici e privati i
quali svolgano attività analoga a quella dell'Associazione, con o senza fini di lucro.
Art. 14 (Reggenti) – All’inizio dell’attività il Presidente Nazionale può nominare un
Reggente con mandato non superiore a un anno e con precisi compiti relativi al territorio di
competenza, sottoponendo alla ratifica del Comitato Ristretto Nazionale la stessa nomina.
Anche in caso di persistente inattività nonché qualora l'attività di un Comitato periferico
non sia conforme alle disposizioni statutarie e di regolamento, il Presidente Nazionale -
sentito, ove si tratti di Comitato Zonale, il Comitato Regionale competente - può sciogliere
il Comitato e nominare un Reggente, con mandato non superiore a un anno e con precisi
compiti, sottoponendo alla ratifica del Comitato Ristretto Nazionale detto scioglimento e la
nomina del Reggente.
Il mandato può essere prorogato in caso di accertata necessità.
Il Reggente ha potestà deliberativa ed ha gli stessi poteri di rappresentanza dei Presidenti
di Comitato. Qualora la loro attività si estenda ad una circoscrizione regionale fanno parte
di diritto del Comitato Nazionale.
Art. 15 (Riunioni dei Comitati) - Il Comitato Nazionale, i Comitati Regionali ed i Comitati
Zonali si devono riunire almeno una volta all'anno, su convocazione del loro Presidente,
ed ogni volta se ne presenti la necessità o sia richiesto da almeno due terzi dei Membri.
Le riunioni dei Comitati e dei Comitati Ristretti, Regionali e Zonali non sono valide se non
sia presente la maggioranza assoluta dei Membri. Delle riunioni si redige processo verbale
messo a disposizione dei Soci sul sito internet dell'Associazione.
Art. 16 (Assemblea dei Soci) - Il Presidente del Comitato Zonale, o del Comitato
Regionale qualora sul territorio non siano stati costituiti Comitati Zonali, convoca almeno
una volta all'anno l'Assemblea generale dei Soci residenti nel territorio di competenza.
L'Assemblea approva la relazione sull'azione svolta e sulle iniziative da prendersi, elegge i
Membri del Comitato del territorio di competenza, promuove qualsiasi attività che rientri
nei fini dell'Associazione.
L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita da
tutti coloro che, condividendo le finalità e i programmi dell'Associazione, risultano iscritti al
momento della convocazione.
Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. La loro
convocazione viene effettuata dal Presidente competente mediante avviso via posta
elettronica ai Soci, contenente: ordine del giorno, luogo della riunione, data e orario della
prima e seconda convocazione oppure tramite avviso affisso sul sito Internet ufficiale
dell’Associazione (attualmente: http://digilander.libero.it/prepensionamento salvo modifiche
o diversa comunicazione) almeno 8 giorni prima della data stabilita. L'Assemblea si
riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno.
L'Assemblea si riunisce inoltre in via straordinaria ogni volta che ne faccia richiesta il
Comitato competente, oppure almeno 1/3 dei Soci del territorio competente. In tali casi la
riunione dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta. L'Assemblea dei Soci è
valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari e in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci Ordinari presenti.
L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Soci Ordinari presenti.
Delle riunioni assembleari si redige processo verbale messo a disposizione dei Soci sul
sito internet dell'Associazione.
Art. 17 (Assemblea Plenaria dei Soci) – Il Presidente Nazionale può convocare
l’Assemblea Plenaria dei Soci residenti su tutto il territorio dello Stato quando ne ravvisi la
necessità e quando le risorse gratuite disponibili ne consentano l’effettuazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale coadiuvato dai Vice Presidenti
Nazionali, che ne fanno le veci in sua assenza.
Delle riunioni assembleari si redige processo verbale messo a disposizione dei Soci sul
sito internet dell'Associazione.
Art. 18 (Pratiche illegali) È vietata qualunque pratica illegale all'interno degli spazi, reali o
virtuali, gestiti dall'Associazione. Chiunque si rendesse reo di simili attività potrà essere
sospeso o radiato nei termini previsti dal presente Statuto, in base alla gravità del suo
operato. L'Associazione si dissocia da qualunque pratica illegale attuata da un suo Socio.
Art. 19 (Gruppi di lavoro) Accanto alle cariche ufficiali operano vari gruppi di lavoro, che
si occupano della gestione di vari aspetti dell'Associazione quali l'organizzazione di un
determinato evento. Ogni gruppo di lavoro sarà presieduto da un coordinatore eletto dai
membri del gruppo stesso che avrà, oltre al ruolo di gestione del gruppo, quello di tenere
informato il Comitato Nazionale degli sviluppi del proprio lavoro e di eventuali esigenze.
Art. 20 (Mezzi telematici) Per permettere ai Soci di partecipare in modo agevole, riunioni
e assemblee potranno svolgersi tramite i mezzi telematici a disposizione dell'Associazione,
quali il sito Internet e ove possibile chat e videoconferenza.
Art. 21. (Revisione dello Statuto) - Le proposte di modifiche al presente Statuto sono di
competenza esclusiva del Comitato Nazionale, ma, per aver corso, devono essere
approvate a termini di legge.







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