19/10/07 Proposta Legge prepensionamento familiari disabili ed emendamenti
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Il testo prodotto al comitato ristretto è estremamente penalizzante per noi, cosi' domattina il comitato di roma si riunira' e analizzera' anche i vostri contributi per preparare una serie di richieste di emendamento alla proposta di legge per il 29.10.
vi invito a leggere attentamente questo testo:
vi si dice che si' possiamo avere maggiori permessi con i contributi pensionistici pagati ma senza stipendio il che è inammissibile.
inoltre ancora gravissimo quando si parla di pensione si dice che ci ''condonano '' al massimo 5 anni dal limite pensionistico del momento ovvero oggi con l'accordo governo sindacati 'il famoso accordo sul welfare'' si va in pensione a 58 anni , poi crescendo 59,60 ecc fino ai 65.
cosi' ci si ritrovera' che maturando il diritto ma non avendo l'eta' siamo praticamente costretti ad andare in pensione a 60 anni...piu' o meno tutti quanti inammissibile.
Non è finita non avviliamoci e soprattutto lottiamo tutti insieme.
Appena verra' definito un testo comune da presentare lo spediremo a tutti i politici e ai giornali .
Non dimentichiamo i fondi stanziati per il 2008 e 2009
Se gli aventi diritto sono troppi per il 2008 slitteranno per il 2009 e cosi' chi nel 2009 ha dei requisiti dovra' aspettare che siano finite le quote del 2008, tenete conto che con il fondo si pagano anche i contributi figurativi per chi prende i permessi. e poi dopo il 2009 ??
non si parla poi di anni di contributi versati, per cui chi ha 30 anni di contributo non ha altro che aspettare i limiti di pensione dell'accordo welfare, per cui in pensione non ci andra' per molti anni.
non è ammissibile.
Nadia Darco Coordinamento Nazionale Comitato proposta prepensionamento
http://www.camera.it/_dati/lavori/bollet/frsmcdin_wai.asp?percboll=/_dati/lavori/bollet/200710/1017/html/11/&pagpro=183n1&all=on&commis=11
XCAMERA DEI DEPUTATI - XV LEGISLATURA
Resoconto della XI Commissione permanente
(Lavoro pubblico e privato)
XI Commissione - Mercoledì 17 ottobre 2007
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ALLEGATO 3
Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili (C. 71 Volontè, C. 1841 Grimoldi, C. 1902 Bellillo, C. 2208 Satta, C. 2444 Zanotti).
TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME
NUOVO TESTO BASE
Art. 1.
(Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili).
1. A decorrere dall'anno 2008 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili destinato al finanziamento delle misure di cui alla presente legge.
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2008 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
Art. 2.
(Soggetti beneficiari).
1. I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti al coniuge o al convivente more-uxorio, ai genitori o, dopo la scomparsa di questi ultimi, ai fratelli e alle sorelle che assistono un familiare convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al quale è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua e costante in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992.
Art. 3.
(Collocamento anticipato in quiescenza).
1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, a decorrere dal 1o gennaio 2008, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, può essere riconosciuto, su richiesta, il diritto all'anticipazione della pensione di vecchiaia rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente, purché siano versate o accreditate in favore dell'assicurato non meno di quindici annualità di contribuzione, delle quali non meno di cinque siano state versate nel periodo di assistenza al familiare convivente. In ogni caso, l'anticipazione non può superare il periodo di cinque anni.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2008, ai medesimi soggetti di cui al comma 1, nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema retributivo di calcolo, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, può essere riconosciuto, su richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto nel periodo di assistenza al familiare convivente, un periodo di contribuzione figurativa, in ogni caso non superiore a tre mesi, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema contributivo di calcolo, è riconosciuta, su richiesta, una maggiorazione della contribuzione utile a determinare la misura del trattamento pensionistico finale versata nel periodo di assistenza al familiare convivente; in ogni caso, la maggiorazione non può superare la misura di un quarto della contribuzione utile.
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3. I benefici di cui ai comma 1 e 2 sono riconosciuti ad un solo lavoratore per ciascun familiare convivente con handicap in situazione di gravità presente all'interno del nucleo familiare e non sono cumulabili con benefici analoghi a fini pensionistici.
Art. 4.
(Congedo per assistenza a familiari disabili gravi).
1. In alternativa ai benefici previdenziali previsti all'articolo 3 i soggetti di cui all'articolo 2, a decorrere dal 1o gennaio 2008, nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, possono richiedere, ai fini dell'assistenza, un periodo di congedo. Durante il periodo di congedo, il richiedente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Il periodo di congedo è computato ai fini dell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa. Resta comunque fermo il diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. In ogni caso il periodo di congedo non può superare i sei anni, frazionabili in non più di tre volte nell'arco della vita lavorativa.
Art. 5.
(Modalità di riconoscimento dei benefici).
1. Ai fini del riconoscimento dei benefici di cui alla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2, inviano una apposita domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella quale, è indicata la tipologia del beneficio richiesta. La scelta della tipologia del beneficio non può essere successivamente modificata. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il modulo della domanda di cui al presente comma e le modalità di trasmissione.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2008, sono determinati i criteri e le modalità di riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 3 e 4, nei limiti della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, tenendo conto della consistenza numerica dei soggetti che potrebbero maturare i requisiti per la fruizione dei benefici di cui alla presente legge. In particolare, con il decreto di cui al presente comma, sono stabiliti:
a) il numero di anni di anticipazione rispetto ai limiti di età previsti dalla normativa vigente ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia entro il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 3;
b) il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza al familiare convivente non inferiore ai limiti minimi di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;
c) i mesi di contribuzione figurativa entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;
d) la percentuale della maggiorazione entro il limite massimo di cui al secondo periodo del comma 2 del medesimo articolo 3;
e) la durata del periodo di congedo entro il limite massimo di cui al comma 1 dell'articolo 4.
3. In sede di prima attuazione la domanda per accedere ai benefici di cui alla presente legge deve essere presentata entro il 31 marzo 2008.
Art. 6.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge determinati in 80 milioni di euro per l'anno 2008 e in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,
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si provvede mediante riduzione delle proiezioni, per gli anni 2008 e 2009, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, occorrenti variazioni di bilancio.
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