30/3/2007 XI Commissione - Resoconto di giovedì 29 marzo 2007
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
Giovedì 29 marzo 2007.
L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 15.05.
SEDE REFERENTE
Giovedì 29 marzo 2007. - Presidenza del presidente Gianni PAGLIARINI.
La seduta comincia alle 15.35.
Norme in materia previdenziale in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
C. 71 Volontè, C. 1841 Grimoldi, C. 1902 Bellillo e 2208 Satta.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Gianni PAGLIARINI, presidente relatore, sottolinea che le abbinate proposte di legge in esame recano disposizioni in materia di pensionamento anticipato per coloro che assistono familiari portatori di gravi handicap.
La proposta di legge C. 1902 (Bellillo ed altri), presenta elementi di continuità rispetto a due ordini del giorno a prima firma Bellillo (n. 9/6177/032 e n. 9/1746-bis/203) presentati nel corso dell'esame da parte dell'Assemblea della Camera delle ultime due leggi finanziarie, entrambi accolti dal Governo come raccomandazione. La proposta di legge è volta a permettere ai lavoratori che si prendono cura di familiari disabili, di poter raggiungere anticipatamente l'età pensionabile, a condizione che la persona assistita abbia una invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Al fine di permettere il pensionamento anticipato, la proposta di legge prevede l'estensione ai lavoratori che prestano assistenza a familiari gravemente disabili dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti, di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, con conseguente equiparazione tra il lavoro di cura e di assistenza a familiari con totale e permanente invalidità lavorativa, svolto da lavoratori e lavoratrici, e le attività usuranti.
Ricorda che, ai lavoratori prevalentemente occupati, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 374 del 1993 (8 ottobre 1993), in attività particolarmente usuranti è consentito di anticipare il pensionamento, mediante abbassamento del limite di età pensionabile nella misura di due mesi per ogni anno di attività: la riduzione non può comunque superare un totale di 60 mesi. Per i lavoratori impegnati in attività caratterizzate da una maggiore gravità dell'usura è prevista la riduzione del limite di anzianità contributiva, ai fini del pensionamento di anzianità, di un anno ogni dieci di occupazione nelle medesime attività, fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerati.
Ricorda inoltre che l'applicazione della normativa in materia di attività usuranti ha subito, dalla data di emanazione del decreto legislativo n. 374 del 1993, notevoli ritardi, essendo stati emanati i provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e per determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi «a regime» i benefici previdenziali previsti.
Sottolinea che per accedere al beneficio, la proposta di legge C 1902 prevede la necessità che i familiari versino in una totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi della legge n. 104 del 1992, ai quali sia riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, secondo quanto previsto dalla nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti. La proposta di legge reca come ulteriore condizione il fatto che i familiari invalidi siano assistiti totalmente nell'ambito della famiglia. Pertanto, il beneficio previdenziale è riconosciuto solamente se il disabile è assistito direttamente e totalmente in ambito familiare, a causa del maggiore impegno che ciò comporta: il beneficio non spetterebbe pertanto nel caso in cui la persona sia assistita seppur parzialmente in strutture mediche o d'accoglienza.
Segnala, poi, che le proposte di legge C. 71 (Volontè), C. 1841 (Grimoldi) e C. 2208 (Satta ed altri), di contenuto analogo, presentano un ambito soggettivo di applicazione più ristretto, riferendosi esclusivamente ai genitori lavoratori che assistono figli con handicap grave.
In particolare la proposta di legge C. 71 prevede che i genitori lavoratori che assistono un figlio con handicap in condizioni di gravità, con invalidità del 100 per cento e non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a prescindere dall'età anagrafica, hanno diritto di usufruire, a domanda, del pensionamento anticipato al raggiungimento di venti anni di anzianità contributiva. Nella proposta di legge si prevede infine la possibilità di usufruire del pensionamento anticipato per entrambi i genitori nel caso in cui siano presenti in famiglia almeno due figli portatori di un handicap in condizioni di gravità.
Con riferimento alla proposta di legge C. 2208, sottolinea che essa stabilisce, per i lavoratori che si trovino nella medesima situazione contemplata dalla proposta di legge C. 71, analogo beneficio pensionistico al raggiungimento di ventiquattro anni di anzianità contributiva, riconoscendo inoltre una contribuzione figurativa di un anno per ogni quattro di contribuzione effettiva purché versata in costanza di assistenza ai figli già riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.
Evidenzia poi che la proposta di legge C. 1841 individua invece per i lavoratori (sia dipendenti sia autonomi) che assistono persone affette da grave disabilità - a condizione che la persona affetta da disabilità non sia ricoverata a tempo pieno in istituti specializzati - il diritto al pensionamento di anzianità a seguito del versamento di venticinque anni di contributi. Tale proposta di legge specifica che il beneficio spetta esclusivamente ad uno solo dei genitori e a condizione che il reddito familiare lordo non ecceda i 55.000 euro annui.
Auspica, infine, che dalla discussione generale possano derivare utili contributi per la definizione di un testo condiviso, precisando peraltro come la contribuzione figurativa, che in sé costituirebbe un'opportunità, rischia di produrre effetti diversi in un sistema contributivo.
Luigi FABBRI (FI) propone di istituire un Comitato ristretto al fine definire in tale sede un testo che possa trovare condivisione da parte delle diverse forze politiche.
Carmen MOTTA (L'Ulivo) ricorda che il tema oggetto delle proposte di legge in titolo è stato all'attenzione del Parlamento già nella XIV legislatura e si è riproposto in questa legislatura durante l'esame della legge finanziaria per il 2007. Con riferimento alla proposta del collega Fabbri, fa presente l'opportunità di procedere nello svolgimento dell'esame preliminare anche in considerazione della possibile assegnazione di altre proposte di legge vertenti sul medesimo argomento già presentate. Si riserva, infine, di intervenire sul merito dei provvedimenti in titolo.
Katia BELLILLO (Com.It.) evidenzia l'attenzione da più parti manifestata sui provvedimenti in esame. Dopo aver espresso apprezzamento per la decisione dell'Ufficio di presidenza di avviare l'esame delle proposte di legge in titolo, segnala la necessità di riconoscere, da una parte, la natura di lavoro usurante al lavoro di assistenza a familiari gravemente disabili, dall'altra il diritto di avere cura dei propri familiari in condizioni non penalizzanti. Evidenzia poi l'opportunità di definire un testo condiviso al fine di raggiungere gli obiettivi indicati, fermi restando i riconoscimenti della legge n.104 del 1992.
Gianni PAGLIARINI, presidente, con riferimento alla proposta del deputato Fabbri, ritiene che si potrebbe proseguire nell'esame preliminare delle proposte di legge in titolo per istituire successivamente un Comitato ristretto.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 15.55.
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