26/3/07 Prepensionamento: slitta l'esame, ma l'ok alla proposta Bellillo comunque non basterà
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In Commissione Lavoro di Montecitorio slitta l'avvio dell'esame dei tre provvedimenti pensati per i genitori di disabili gravi e gravissimi: non solo il testo presentato da Katia Bellillo, ma anche quelli degli onorevoli Volonté e Satta. Un'occhiata alle caratteristiche dei tre documenti, alle loro differenze, alla normativa attuale, all'azione del Comitato dei genitori. Con un approfondimento: mancano i provvedimenti attuativi, l'equiparazione con i lavori usuranti non basterà
ROMA - Muove timidamente i primi passi in Parlamento la proposta di legge 1902 sul prepensionamento dei genitori di figli disabili gravi e gravissimi. Si muove (anche se ancora la discussione in Commissione Lavoro non ha preso il via) ma potrebbe non bastare. Anzi, certamente non basterà, perché quand'anche il testo proposto dall'on. Bellillo (che gode dell'appoggio del Comitato dei genitori costituitosi allo scopo) dovesse essere approvato a tempo di record, nulla cambierà nella vita dei genitori di disabili gravi e gravissimi. L'equiparazione ai lavori usuranti infatti non comporterà immediati benefici per il semplice fatto che quei lavoratori aspettano da anni i provvedimenti attuativi necessari per rendere concretamente operativi i benefici previdenziali previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 374/1993. In sostanza, finora, a chi svolge un lavoro usurante è riconosciuto il diritto al prepensionamento solo sulla carta. E in caso di approvazione della proposta di legge che inizia oggi il suo iter tale diritto "sulla carta" sarà riconosciuto anche ai genitori di disabili gravi e gravissimi. Ma un diritto "sulla carta", non esigibile concretamente, non cambia in meglio la vita. Ecco una rapida analisi della situazione.
LA PROPOSTA BELLILLO - La pdl 1902 (Bellillo ed altri) è volta a permettere ai lavoratori che si prendono cura di persone disabili all'interno della famiglia, di poter raggiungere anticipatamente l'età pensionabile, a condizione che la persona assistita abbia una invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Una opportunità in più dunque rispetto a quanto il nostro ordinamento già riconosce, in termini di permessi lavorativi o di congedi, retribuiti o meno, ai lavoratori che forniscono assistenza ai disabili con quelle caratteristiche di gravità previste dalle norme in vigore (in particolare, la lavoratrice madre o il lavoratore padre di minore con handicap in situazione di gravità accertata hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati. Clicca qui per maggiori dettagli sulla situazione normativa attuale).
Al fine di permettere il pensionamento anticipato, la proposta di legge Bellillo prevede l'estensione ai lavoratori che prestano assistenza a familiari gravemente disabili dei benefici previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti, di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374. Una normativa per la quale sono considerati particolarmente usuranti i lavori "per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee" (si parla dunque di lavoro notturno continuativo, di lavori in galleria, cava o miniera, di lavori effettuati in altezza, in ambienti con temperature eccessivamente basse o alte, e così via). Ai lavoratori occupati in attività "particolarmente usuranti" è consentito di anticipare il pensionamento, mediante abbassamento del limite di età pensionabile nella misura di due mesi per ogni anno di attività; la riduzione non può comunque superare un totale di 60 mesi (art. 2, comma 1, primo periodo, D.Lgs. 374/93). A determinate condizioni è prevista anche la riduzione del limite di anzianità contributiva. L'effettiva applicazione della normativa in materia di attività usuranti ha peraltro subito notevoli ritardi, al punto che nel 2000 la legge Finanziaria previde una disciplina transitoria i cui effetti si sono ormai esauriti. Allo stato attuale, in mancanza dei provvedimenti attuativi necessari per rendere concretamente operativi "a regime" i benefici previdenziali previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. 374/1993, i lavoratori che non hanno ancora maturato i requisiti per il pensionamento non possono concretamente godere dei benefici previsti per lo svolgimento di lavori usuranti.
Ora, è chiaro che poiché appare chiaro che la proposta di legge Bellillo intenda attribuire ai lavoratori che svolgono un compito di assistenza e cura di disabili gravi, la possibilità di usufruire, indipendentemente dall'attività lavorativa retribuita svolta in concreto come professione abituale, dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti, e poiché - come detto - tali benefici non sono ancora concretamente "a regime" in mancanza dei provvedimenti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e determinare le aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, l'eventuale approvazione del provvedimento Bellillo dovrebbe garantire effettivi benefici solamente nel momento in cui verranno emanati i provvedimenti attuativi necessari per rendere attuabile l'intera disciplina riguardante i lavori usuranti.
Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1 della pdl 1902, a breve all'esame della Commissione Lavoro, prevede l'equiparazione tra il lavoro di cura e di assistenza a familiari invalidi, con totale e permanente invalidità lavorativa, svolto da lavoratori e lavoratrici, alle attività usuranti disciplinate dal richiamato D.Lgs. 374 del 1993. Condizione necessaria per accedere al beneficio è che i familiari versino in una totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104 del 1992, ai quali sia riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, secondo quanto previsto dalla nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti di cui al citato D.M. 5 febbraio 1992. Ulteriore condizione richiesta, inoltre, consiste nel fatto che i soggetti bisognosi debbano essere assistiti totalmente nell'ambito della famiglia. Questa precisazione, scrivono gli uffici tecnici della Camera dei Deputati, "è da intendersi nel senso che il beneficio previdenziale è riconosciuto solamente se il disabile è assistito direttamente e totalmente in ambito familiare, a causa del maggiore impegno e stress che ciò indubbiamente comporta, per cui tale beneficio non spetterebbe nel caso in cui la persona sia assistita seppur parzialmente in strutture mediche o d'accoglienza". Il provvedimento non individua specificamente il grado di parentela che deve legare il lavoratore al familiare assistito ai fini del riconoscimento del beneficio, potendo quindi prestarsi all'interpretazione secondo cui il riconoscimento di tale beneficio è legato esclusivamente alla tipologia di invalidità ed alla sussistenza della cura nell'ambito familiare, a prescindere dal grado di parentela.
La relazione illustrativa della proposta di legge evidenzia inoltre che, a parte il significato di civiltà assunto dalla stessa nel riconoscere una attività meritoria di cura familiare che si aggiunge all'ordinaria attività lavorativa, essa potrebbe comportare vantaggi economici anche per lo Stato, dal momento che si incentiverebbe la cura e l'assistenza del soggetto disabile in ambito familiare piuttosto che presso istituti i cui costi potrebbero ricadere almeno in parte sulla finanza pubblica.
LE ALTRE DUE PROPOSTE DI LEGGE - Gli uffici tecnici di Montecitorio segnalano che, seppur di analogo contenuto e vertendo sulla medesima materia, le altre due proposte di legge all'esame della Commissione Lavoro (la n° 71 del deputato Volonté (Udc) e la 2208 di Satta e altri) presentano un "ambito soggettivo di applicazione più ristretto", in quanto si riferiscono esclusivamente ai genitori lavoratori che assistono figli con una invalidità del 100% non autosufficienti. La pdl 71 prevede che i genitori lavoratori che assistono un figlio con handicap in condizioni di gravità, con invalidità del 100% e non in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, a prescindere dall'età anagrafica, hanno diritto di usufruire, a domanda, del pensionamento anticipato al raggiungimento di venti anni di anzianità contributiva. Si prevede la possibilità di usufruire del pensionamento anticipato per entrambi i genitori nel caso in cui siano presenti i famiglia almeno due figli che presentino un handicap in condizioni di gravità di cui sopra. La proposta di legge 2208 invece prevede, per i lavoratori che si trovino nella medesima situazione, un analogo beneficio pensionistico al raggiungimento di ventiquattro anni di anzianità contributiva, riconoscendo inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, una contribuzione figurativa di un anno per ogni quattro di contribuzione effettiva purché versata in costanza di assistenza ai figli già riconosciuti portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L. 104/1992.
Queste proposte di legge intervengono sull'articolo 42 del D.Lgs. 151/2001: dunque - affermano gli uffici tecnici della Camera - " sembrerebbero attribuire gli indicati benefici pensionistici ai medesimi soggetti a cui è diretto tale articolo, cioè esclusivamente ai lavoratori dipendenti (nonché ai soci lavoratori di cooperative)": sarebbe opportuno, dicono, precisare nel testo che ci si riferisce al genitore "lavoratore" o "lavoratrice". (ska) tratto dal sito www.superabile.it
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